L'8 Gennaio il
Ministero del Welfare ha emanato una circolare sulla disciplina delle
collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto.
Sulla base della circolare anche a questa tipologia di collaborazioni è
applicabile il D.Lgs 626/94.
Dice testualmente la Circolare:
Si applicano inoltre al collaboratore:
.......
il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni
(ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente), nonché le norme di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art.51,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).
http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2004/20040108-Circolare+n.+1+del+2004.htm
Il testo completo nel resto della news.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Oggetto:Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella
modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/03.
Roma. 08.01.2004
CIRCOLARE N. 1/2004
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - LORO SEDI
Alla Regione Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio
Regionale del Lavoro - Palermo
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato lavoro - Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento assessorato lavoro - Trento
All' INPS Direzione Generale - Roma
All'INAIL Direzione Generale - Roma
Alla Direzione Generale AA.GG. R.U. A.I. - div. VII - SEDE
Al SECIN - SEDE
Prot. 5/25011/M/LAV.PR
I. IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA C.D.
A PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
La definizione di lavoro a progetto – e la relativa disciplina – è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere
"riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi
di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa".
L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì
individua, per l'ambito di applicazione del decreto e - nello specifico - della
medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro
del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel
senso della autonomia o della subordinazione.
Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad
assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area
della c.d. parasubordinazione. L'articolo 61, oltre a definire positivamente le
modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a
progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale
tipo contrattuale:
le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5
mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data
la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il
riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di
applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di
tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti
del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero
e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle
prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli
obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative
bensì a quelli di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30
settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle
discipline speciali;
le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
(art.90 legge n. 289/02);
componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
partecipanti a collegi e commissioni;
collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.
La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle
collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta
evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della
normativa inderogabile del diritto del lavoro.
Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della
fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella
modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non hanno certamente comportato l'abrogazione
delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice
civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che
superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs. n.
276/03, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come
collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che
quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art.
2222 e seguenti del codice civile.
L'articolo 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma,
talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta è resa nella forma
del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che
può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di
collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo
caso, trattandosi di attività tipiche contemplate
espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la
necessità dell'indicazione di un progetto.
Va precisato, altresì, che nell'espressione "collegi e commissioni"
delle società, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi
natura tecnica.
Nella esclusione dei percettori di pensione di
anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di
pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al
raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro
trattamento in pensione di vecchiaia.
Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n.
276/03, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di
collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo
il riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che
vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle
eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86
del decreto legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per la Funzione
pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei
profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina
in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti
ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano
riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di
cui all'articolo 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare
applicazione la previgente disciplina.
II. I REQUISITI QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE
Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal
legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di
esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa,
restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato
dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa
dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il
committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della
prestazione.
Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1,
lett. d), del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento
dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto
all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento
temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a
progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione
della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su
dette forme di coordinamento.
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia
contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato
e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).
Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è
resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto
esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di
lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il
lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del rapporto è
funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso,
in regime di totale autonomia.
In tal senso, infatti, è significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il
collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume
rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attività lavorativa.
Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il
contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del
programma di lavoro o della fase di esso.
IL PROGETTO
Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il
collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria
dell'impresa.
L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.
Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al
progetto sono insindacabili.
IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO
Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente
riconducibile un risultato finale.
Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la
produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in
vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.
L'AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA
Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e
delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del
risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla
disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una
durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle
caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel
caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla
persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione
del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del
termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ma non
anche necessariamente nel quando.
IL COORDINAMENTO
Indipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può operare
all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve
necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze
dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che
alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma
restando, ovviamente,l'impossibilità del committente di richiedere una
prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro
originariamente convenuto.
III. LA FORMA
Il contratto è stipulato in forma scritta.
È una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.
Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto
in essere, sono i seguenti elementi:
indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro;
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel
suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non
possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d. lgs. n. 276/03).
E' opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai
fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla
individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in
assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare
la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
IV. POSSIBILITA' DI RINNOVO
Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi
contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.
Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per
diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso
collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente
considerato, i requisiti di legge.
V. IL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
eseguito.
Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione
del rapporto.
Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun
modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella
contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e
durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del
risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno,
quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri
attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel
caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia
tale da comprometterne l'utilità.
VI. LE TUTELE
Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato
l'incremento delle tutele per i collaboratori.
L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare
riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in
primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga
della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è
derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di
180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Si applicano inoltre al collaboratore:
le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
l'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art.2,
comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione dell'art. 59
della legge n. 449/97;
il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni
(ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le norme di cui all'art.51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 12 gennaio 2001).
Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà
naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 -
principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione
dei datori di lavoro - non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più
sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di
figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente
di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato,
ancorchè nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente).
Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto
questo profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha
previsto uno specifico regime di tutela (art. 7).
In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di
semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un
adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive
peculiarità del lavoro a progetto.
VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti,
tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale
facoltà.
Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti
né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e
alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in
pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al
momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso
che ne costituisce l'oggetto.
Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti
nel contratto di lavoro individuale.
Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al
contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto
debba intendersi risolto.
Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento
caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto
sarà dovuto comunque per l'intero.
IX. RINUNZIE E TRANSAZIONI
I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni
possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c.
X. SANZIONI
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere
superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della
esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il
rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato
per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di
lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti.
Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive
che spettano al committente.
Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di
un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.
La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la
possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.
XI. REGIME TRANSITORIO
L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del
decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di
esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia
non oltre il 24 ottobre 2004.
Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un
progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di
stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito
nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta
con i sindacati interni la transizione di questi collaboratori o verso il
lavoro a progetto, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o
verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata
fra quelle disciplinate dal "nuovo regime" dei rapporti di lavoro
previsti dal medesimo d. lgs. (job on call, job
sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche già disciplinate
(contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine, a tempo
parziale, ecc.).
IL MINISTRO
Firmato ROBERTO MARONI